L’art. 1, c. 20 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito un fondo per l’esonero parziale della contribuzione 2021 per gli iscritti alle Casse previdenziali. Il decreto interministeriale del 17 maggio 2021 ha poi definito i relativi requisiti e le modalità di accesso.
La domanda per ottenere l’esonero parziale dalla contribuzione di competenza 2021 deve essere presentata tramite l’apposito servizio “Esonero contributivo” presente nell’area riservata del sito Cassa Geometri entro e non oltre il 31 ottobre 2021. La richiesta di esonero deve essere obbligatoriamente inserita prima di presentare alla Cassa la dichiarazione dei redditi 2021, in modo tale da consentire l’applicazione della riduzione in sede di calcolo della contribuzione soggettiva dovuta. Non può essere applicato al contributo integrativo o al contributo di maternità.
Non è previsto nessun ordine di valutazione delle domande, pertanto l’esonero sarà applicato nella medesima misura indipendentemente dal momento della presentazione della relativa istanza.
I requisiti necessari per ottenere tale beneficio sono i seguenti:
Alleghiamo la CIRCOLARE della CASSA GEOMETRI: Esonero parziale contributi
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