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CNGeGL: DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Pubblicato il 30/04/2020
Pubblicato in: News

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Il CNGeGL informa che in risposta alle numerose richieste di chiarimenti circa le novità introdotte dall'ultimo D.C.P.M. in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riassume qui di seguito le disposizioni di interesse degli iscritti (e dei Collegi).

Le misure del provvedimento in oggetto hanno efficacia dal 4 al 17 maggio 2020, e resta fermo il monitoraggio della situazione epidemiologica da parte delle Regioni, che - sulla base dello stesso decreto - possono proporre tempestivamente al Ministero della Salute delle misure (più) restrittive ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale interessate da eventuali aggravamenti.

Sono consentiti (solo) gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, pur ribadendo sì il “divieto alle persone […] di spostarsi o trasferirsi […] in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano” e fatto salvo - in ogni caso - il rientro presso il domicilio, la residenza o abitazione.

Le specifiche attività professionali di competenza degli iscritti continuano a non essere sospese, rientrando le stesse nei Codici ATECO di cui all’allegato 3 del DPCM in commento.

Nondimeno, per le medesime attività professionali -secondo l’art. 1, comma 1, lett. ii), e l’art. 2, comma 1 – permane la necessità che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) all’interno della struttura, si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Inoltre, le attività all’interno degli studi professionali devono, in ogni caso, svolgersi nel rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le Parti sociali del 24 aprile 2020 (v. Allegato 6 - D.P.C.M. 26 aprile 2020).

Mentre con riferimento specifico alle attività in cantiere, queste devono eseguirsi nel rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri” condiviso il 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali (v. Allegato 7 - D.P.C.M. 26 aprile 2020).

Il CNGeGL evidenzia altresì, per ogni utile consultazione, che - ai fini della classificazione del rischio delle varie attività - l’INAIL ha emanato un apposito “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, con cui si è ritenuto che le attività del settore delle costruzioni presentano, in generale, un indice di rischiosità complessivo mediamente basso e che, in particolare, la classe di rischio di tutte le attività di interesse degli iscritti è bassa.

Il CNGeGL infine, comunica che è il caso di sottolineare che gli iscritti sono tenuti ad un attento esame e a dare piena attuazione alle misure riportate negli anzidetti documenti, integrandole eventualmente con altre (purché equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della singola organizzazione), posto che la mancata applicazione degli adeguati livelli di protezione ivi indicati comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per quanto invece riguarda l’organizzazione del lavoro nei Collegi, nel DPCM vengono richiamate le disposizioni di cui all’art. 87 (e 87-bis) del D.L. n. 18/2020 (come convertito - con modificazioni - dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, supplemento ordinario 16/L).

 

Cordiali saluti

La Segreteria del Collegio

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