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CNGeGL: Ultimi interventi del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica - DL 16-5-2020 n. 33 e DPCM 17-5-2020

Pubblicato il 20/05/2020
Pubblicato in: News

OGGETTO: Ultimi interventi del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica:

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020)

- DPCM 17 maggio 2020 - “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 […] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 […]”(GU Serie Generale n. 126 del 17-05-2020).

 

Il CNGeGL informa che nelle more della pubblicazione del cd “decreto rilancio” del 13 maggio 2020, si forniscono intanto, per ogni opportuna consultazione, delle indicazioni utili ad una corretta e sistematica interpretazione di alcune disposizioni normative contenute nei provvedimenti in oggetto.

Con riferimento, anzitutto, al Dl 16 maggio 2020 n. 33 va precisato che, da un lato, il provvedimento legislativo non dispone in maniera diretta nuove limitazioni alle “attività economiche, produttive e sociali” (ma richiama al riguardo quanto previsto dal precedente dl 25 marzo n. 19 e, quindi, rinvia ad altri - ulteriori ed eventuali - DPCM o ordinanze regionali in materia, cfr. art.1, comma 16), pur sancendo espressamente che (anche) tali attività devono svolgersi “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida […] adottati dalle regioni […] nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali” (che peraltro trovano applicazione in assenza di quelli regionali; v. art. 1, comma 14), la cui inosservanza “che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (comma 15).

Dall’altro lato, lo stesso dl interviene dettagliatamente sulle restrizioni riguardanti gli spostamenti intra ed interregionali (rispetto a quanto finora stabilito sul punto, con disposizioni attuative, dai DPCM emanati ai sensi del citato dl n. 19) statuendo segnatamente che: “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale” e che “tali misure possono essere adottate [ai sensi degli artt. 2 e 3 del dl n. 19] solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica [;] fino al 2 giugno 2020 [… rimane fermo, negli stessi termini di cui al DPCM 26 aprile, il divieto di] spostamenti [… ] in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova [;] a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del [dl] n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Inoltre, “fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero […] salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi [….del dl] n. 19” (art. 1, commi da 1 a 5).

Ed in più, nel (consentire, in generale, lo svolgimento di “riunioni”, ma) vietare l’assembramento di persone in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, il dl in commento contempla la “distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (art. 1, commi 8 e 10).

Per ciò che invece attiene a “sanzioni e controlli” all’art. 2 si ribadisce sostanzialmente - con una tecnica redazionale certamente non impeccabile - la disciplina (già) dettata dall’art. 4 del dl n.19.

Tanto chiarito, si è resa comunque necessaria (data la scadenza dell’efficacia del DPCM 26 aprile 2020 e conseguente caducazione automatica di tutte le prescrizioni ivi poste) l’emanazione immediata del DPCM 17 maggio 2020 che - sulla base sempre del dl n. 19, seppur al limite del termine finale per la sua conversione in legge - introducesse (quantomeno) ulteriori proroghe alla sospensione di specifici eventi (vedi, ad esempio, congressi, convegni e “corsi professionali e […] attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”) o di determinate attività produttive (come per le palestre, fino al 25 maggio, o teatri e cinema, per i quali invece la riapertura fosse fissata al 15 giugno).

Inoltre, e con riferimento particolare alle “attività professionali”, con il nuovo DPCM (avente efficacia fino al 14 giugno 2020) si raccomanda - ancora una volta - “che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

Resta altresì fermo che (pure) le attività all’interno degli studi professionali devono, in ogni caso, svolgersi nel rispetto del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”.

Così come per le attività in cantiere viene ribadito che queste devono eseguirsi in osservanza del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali” (v. circolare CNG, e relativi allegati, del 30 aprile c.a., prot. n. 4977).

Nondimeno, deve anche evidenziarsi che il DPCM 17 maggio richiama (nelle premesse) “le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” (ex art. 1, comma 14, del dl n. 33 e di cui all’allegato 17, contenente - tra l’altro - indirizzi operativi specifici per gli uffici aperti al pubblico, in cui sono espressamente ricompresi gli studi professionali), mentre statuisce direttamente che:

-nelle pubbliche amministrazioni e […] in tutti i locali aperti al pubblico […], sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani” (articolo 3, comma 1, lettera e);

-è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16” (articolo 3, comma 1, lettera g);

-ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico […] e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza […]” (articolo 3, comma 2).

 

Cliccare sul seguente link per scaricare: “Allegato 17 DPCM 17 maggio 2020.pdf” ;

Cliccare sul seguente link per scaricare: “Allegato 16 DPCM 17 maggio 2020.pdf”.

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria del Collegio

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