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COVID-19: nota e comunicazione dell'Adepp ai Ministeri sulle richieste di indennità

Pubblicato il 24/04/2020
Pubblicato in: News

Oggetto: Comunicazione in merito all’applicazione dell’art. 44 del DL 17 marzo 2020, n.18 come modificato dall’art. 34 del DL 8 aprile 2020, n. 23, e del DI 28 marzo 2020.

 

 

In data 23 aprile 2020, l'Adepp ha inviato una nota ed una comunicazione in merito alle richieste di indennità al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri:

"Oggetto: Comunicazione in merito all’applicazione dell’art. 44 del DL 17 marzo 2020, n.18 come modificato dall’art. 34 del DL 8 aprile 2020, n. 23, e del DI 28 marzo 2020.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 44 del DL 18/2020 e dal decreto interministeriale del 31 marzo 2020 riteniamo come di consueto opportuno come Associazione delle Casse di previdenza, accompagnare la comunicazione dei singoli Enti associati con una nota riepilogativa sulle istanze complessivamente pervenute.

Sulla base dei dati forniti dalle Casse associate, si rappresenta che alla data del 21 aprile - ore 20,00 - sono pervenute 481.629 domande di cui ammesse 451.715.

Si rappresenta altresì che, in considerazione dei tempi di istruttoria, sono ancora in lavorazione 8.177 istanze.

Pertanto rispetto allo stanziamento di 200 milioni di euro, previsto dal decreto interministeriale, vi sono per il mese di marzo domande ammesse e non coperte finanziariamente per il valore di 71.029.000 euro.

Con la presente comunicazione, si coglie inoltre l’occasione per rappresentare alcune osservazioni circa le disposizioni recate dall’art. 34 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha integrato l’art. 44 del DL 18/2020, modificando i requisiti dei soggetti percettori dell’indennità di ultima istanza, e generando ad avviso della Scrivente un forte sbilanciamento e una grande disparità tra i destinatari potenziali della misura.

Facendo seguito alla lettera già inviata da codesta Associazione in data 31 marzo u.s., nonché alle Note inviate in data 9 aprile, 14 aprile e 17 aprile u.s., si vorrebbero sottoporre nuovamente alla Vostra attenzione, ulteriori considerazioni facendo emergere le criticità derivanti dalla disposizione recata dal sopra citato articolo 34.

Quest’ultimo ha introdotto criteri di esclusività inutilmente penalizzanti, prevedendo che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 “devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.

Questa modifica entrata in vigore il 9 aprile, pur contenuta in un decreto legge e con effetti sfavorevoli sulle platee, è stata applicata retroattivamente rispetto alle istanze pervenute dal 1 aprile, ma comunque con riferimento al pagamento da parte delle Casse che è intervenuto il 10 del corrente mese.

Circa l'esclusività di iscrizione alla gestione delle Casse, si ritiene che essa porti a forme sostanziali di disparità. Ad esempio, anche la semplice iscrizione ad altre gestioni, pur se non "movimentate" nell'anno 2020, comporta l'esclusione dall'indennità di 600 euro. Anche rispetto alla titolarità di trattamento pensionistico, si ritiene che con riferimento alle pensioni di reversibilità e alle indennità di disabilità, il legislatore abbia prodotto forme di discriminazioni.

Ciò è altresì vero anche per i pensionati titolari di “mini pensioni”, tipico delle Casse di previdenza di cui al d.lgs. 103/1996, che ancora oggi esercitano l’attività professionale, e che non potranno beneficiare dell’indennità a causa di quanto previsto dall’art. 34 del DL 23/2020.

Rispetto a quest’ultima fattispecie, occorre porre l’attenzione sulla questione dei “pensionati attivi”. E’ importante considerare che la maggior parte dei pensionati attivi - iscritti alle Casse private ex decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - si trova largamente al di sotto dell’assegno sociale, e ciò a causa della circostanza che gli Enti istituiti nel 1996, essendo Casse “giovani” sono assoggettate ad un sistema a regime contributivo puro, nate con l’aliquota soggettiva al 10% e senza la possibilità di prevedere alcuna integrazione al minimo.

Con l’occasione si rappresenta che le Casse di previdenza hanno urgenza di conoscere tempi e modalità di rimborso delle somme anticipate dalle Casse in attuazione della normativa richiamata.

Ciò assume particolare rilievo in considerazione che le Casse quest’anno si troveranno ad assistere ad un forte calo delle proprie entrate per le delibere assunte in termini di sospensione della riscossione e ad un incremento delle proprie uscite, per l’aumento delle prestazioni assistenziali previste dai propri regolamenti.

Al contempo i rendimenti degli investimenti, data la condizione dei mercati finanziari, risentiranno della crisi economica e pertanto le Casse si potrebbero trovare - come tutti gli operatori - in crisi di liquidità.

Il continuo cambiamento e susseguirsi delle norme inoltre, non fa che generare incertezza e accrescere il malessere tra le platee di riferimento. In merito a quest'ultimo aspetto e rispetto alle domande pervenute e ammesse al pagamento, non è chiaro se le istanze che non hanno trovato finanziamento nei 200 milioni di cui al decreto interministeriale del 28 marzo u.s. potranno essere valutate e liquidate in caso di rifinanziamento della misura secondo le nuove modalità eventualmente contenute nell'annunciato “decreto legge aprile”.

Inoltre, è sostanzialmente irrazionale che nell’attuale situazione, le Casse - nello svolgere lo specifico ruolo di supporto ai propri iscritti – si trovino a vedere le proprie prestazioni erogate concorrere alla formazione del reddito e pertanto essere assoggettate a tassazione, riducendo così il beneficio nei confronti dei destinatari.

Da anni l’AdEPP, a nome di tutte le Casse di previdenza, chiede ai Governi di escludere dalla tassazione le prestazioni dalle stesse erogate, ricordando come già il sistema previdenziale delle professioni è l’unico al mondo a prevedere una tassazione anche sui rendimenti dei contributi pari oggi al 26%.

Proprio la situazione di crisi che sta colpendo i professionisti richiede il massimo sforzo finanziario, sia attraverso il rifinanziamento della misura sia prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto si chiede che già nella conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 si possa tenere conto delle criticità rappresentate nell’applicazione dell’art. 44 del DL 18/2020 così come modificato dall’art. 34 del DL 23/2020".

 

Per scaricare il testo della lettera "cliccare sul seguente link"
Cliccare sul link di seguito riportato per leggere: " Covid 19. AdEPP “Ancora troppi professionisti esclusi dagli aiuti” " .

 

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria del Collegio

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