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News dal CNGeGL: Circolare n.:0012373 del 17.10.2018 - 1° gennaio 2019 - Obbligo Fatturazione Elettronica tra Privati

Pubblicato il 22/10/2018
Pubblicato in: News

E-mail del 19 ottobre 2018:

 

 

OGGETTO: 1° gennaio 2019 - Obbligo Fatturazione Elettronica tra Privati.

 

Il CNGeGL porta a conoscenza che dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di “fatturazione elettronica per tutte le operazioni fra privati (B2B o “Business to Business”)”: tutti avranno a che fare, quindi, con le ormai note “e-fatture”.

Fatte salve eventuali, e fortemente auspicabili, modifiche alla normativa vigente che impone il suddetto obbligo, il professionista o l’impresa dovranno emettere le “e-fatture” utilizzando una piattaforma digitale come quella proposta tramite il servizio GEO-FATTURA di GEOWEB, che presenta gli stessi requisiti di legge del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdl) per la generazione, la gestione e la conservazione dei documenti fiscali.

L’ampliamento del servizio in essere, proposto gli Iscritti, consentirà la compilazione e la trasmissione delle fatture elettroniche anche tra Privati (B2B) già dal 1° novembre p.v., offrendo al professionista l’opportunità di fruire di una piattaforma digitale per ricevere, a sua volta, le fatture elettroniche, quali ad esempio quelle che sostituiranno obbligatoriamente le schede carburanti dal 1° gennaio 2019.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.geoweb.it o scrivere a info@geoweb.it.

 

Cordiali saluti

La Segreteria

 

E-mail del 24 ottobre 2018:

 

 

 

OGGETTO: 1° gennaio 2019 - Obbligo Fatturazione Elettronica tra Privati - INTEGRAZIONE.

 

Il CNGeGL precisa che con riferimento alla comunicazione dello scorso 19 ottobre, inerente l’obbligo, dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica tra privati, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa che sono ad oggi esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per tali operatori, pur sussistendo l’esonero di cui sopra, non è preclusa la possibilità di emettere, comunque, fatture elettroniche nei rapporti commerciali tra privati, avvantaggiandosi della procedura telematica.

Quanto riportato rappresenta il quadro delle informazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data odierna.

 

Cordiali saluti

La Segreteria

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